Quali sono gli adempimenti del commercialista del lavoro?
La Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979 disciplina l’attività di coloro che possono effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti. I commercialisti del lavoro e gli esperti contabili hanno quindi la possibilità di gestire le buste-paga e gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente.
I primi passi che il commercialista del lavoro deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla Legge n. 12/79, sono:
- comunicare, in istanza in bollo, indirizzata al Capo della Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare e in quella dove hanno sede i propri clienti,l’intenzione di svolgere l’attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della Legge 11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l’indirizzo del proprio studio;
- allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine Professionale;
- presentare detta comunicazione di persona o per RRR alla Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare. Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si intende esercitare ad ogni Direzione Provinciale del lavoro di competenza;
- dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte del Capo della Direzione Provinciale del Lavoro, la relativa presa d’atto all’esercizio dell’attività di cui alla Legge 11/01/1979, n. 12.
Il commercialista del lavoro abilitato in materia può svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, è competente in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto.